È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio il decreto 24 luglio 2009 che stabilisce le modalità operative del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità. Per fruire dell'agevolazione fiscale l'attività non deve essere rivolta a promuovere uno specifico marchio commerciale o direttamente un'azienda.
L'agevolazione interessa le imprese che producono determinati prodotti agroalimentari, come pesci, crostacei, latte, uova, legumi, ortaggi, cereali, ecc. (allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea) e le piccole e medie imprese, anche se costituite in forma cooperativa riunite in consorzi, che producono prodotti non compresi nel suddetto allegato. Spetta inoltre alle imprese, diverse dalle piccole e medie, anche organizzate in cooperative agricole, che producono beni non inclusi nell'allegato I.
ll bonus fiscale compete a:
1) imprese (anche in forma cooperativa) che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea;
2) PMI che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del suddetto Trattato, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi. Sono ammessi anche i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione protetta o indicazione geografica (disciplinati dalla Legge 128/1998, articolo 53 e dalla legge 164/1992, articolo 19);
3) imprese che non rientrano nella definizione di PMI e che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del citato Trattato istitutivo della Comunità europea.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta, per i periodi d’imposta 2008 e 2009, pari al 50% dell’eccedenza degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell’UE o in Paesi terzi rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti.
L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande sarà disposta con un apposito decreto di futura pubblicazione da parte del Ministero delle politiche agricole.
Entro 60 giorni dalla data di invio della richiesta, il Ministero - esaminate le domande in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate - comunicherà (a mezzo raccomandata r.r.) se il contributo è stato riconosciuto o negato per mancanza dei presupposti o esaurimento dei fondi stanziati.