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Centri di Assistenza Agricola: moderata soddisfazione di Unicaa

Il commento al rinnovo della convenzione con la Regione Lombardia: budget piu' ristretti, ma prospettive piu' stabili per il biennio 2012-2013

professione - 24 gennaio 2012

A seguito del rinnovo della convenzione tra Regione Lombardia e i Centri di assistenza agricola, Unicaa – organizzazione nazionale partecipata da UniAgronomi, Unima e Confcooperativa - ha espresso “moderata soddisfazione”.

Come ha commentato il presidente Giambattista Merigo, è un “accordo che riduce le risorse complessivamente assegnate ai CAA per l’esercizio delle proprie funzioni in Lombardia, ma che in ogni caso consente finalmente di creare una prospettiva di maggiore stabilità per il biennio 2012-2013. Da parte nostra, seppure a fronte di un taglio del budget, intendiamo continuare a prestare come sempre un servizio di qualità”.

La firma della convenzione arriva poco dopo l'approvazione della nuova versione del Testo Unico dell'Agricoltura, adottato all'unanimità dal Consiglio regionale lombardo. A tal proposito, Unicaa sottolinea lo sforzo di evidenziare il ruolo dei Centri di Assistenza Agricola: in modo più marcato rispetto ad altri precedenti atti legislativi in materia agricola.

All'articolo 4 bis del testo, punto 1, si legge infatti:

Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione:

a) individua i procedimenti di competenza regionale, degli enti locali e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 per i quali consentire la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all’articolo 4 per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

b) definisce le modalità di presentazione, tramite procedura informatizzata, delle istanze o segnalazioni di cui alla lettera a) e gli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

c) definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell’istanza o della segnalazione, nonché del successivo inoltro alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;

d) individua, nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i casi in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso.

I Centri di assistenza agricola sono soggetti terzi privati a cui soggetti istituzionali come l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) inizialmente hanno delegato funzioni di istruttoria dei fascicoli aziendali, oltre che di gestione delle domande relative all'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario. Con il passare del tempo molte pubbliche amministrazioni hanno intensificato la delega di compiti ai Caa, e il loro ruolo è diventato sempre più determinante, diventando sempre più “terminali di tutte le pratiche amministrative legate alla vita delle imprese agricole professionali”, come spiega Danilo Pirola, direttore di Unicaa.

V.R.

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