Frodi: raddoppiate le sanzioni
per il settore agroalimentare
Rilanciare il settore agroalimentare con misure che rafforzino la competitività e l'attività di contrasto delle frodi nel settore, sono gli obiettivi principali del disegno di legge approvato lo scorso 20 febbraio al Consiglio dei Ministri. L'articolo 2 del ddl, infatti, modifica la legge 11 aprile 1974, n. 138 introducendo sanzioni più severe per ciò che riguarda le frodi.
Il provvedimento, inoltre, prevede una nuova disciplina delle etichettature dei prodotti che, come ha spiegato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, "dovrà funzionare anche come deterrente dei comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a danno dei consumatori".
Inoltre, il disegno di legge dispone una rafforzata tutela della competitività dei prodotti a denominazione protetta, incentiva la produzione di energia da biomasse, reca una nuova disciplina delle etichettature dei prodotti. Indicazione obbligatoria del luogo di origine del prodotto e - se è trasformato- del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale e dell'origine del prodotto principale; sanzioni fino a 10.000 euro per gli inadempienti e, come anticipato, una lista dei prodotti da tutelare, stilata insieme ai produttori, filiera per filiera.
Il testo del ddl ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e sarà ora inviato alle Camere per l'esame parlamentare. In particolare:
- l'art. 1 prevede l'estensione dei contratti di filiera e distretto a tutto il territorio nazionale, promuovendo l'accesso allo strumento "Contratto di filiera" ad una platea più ampia di imprese, anche a quelle ubicate nelle aree non svantaggiate (sostanzialmente del centro-nord).
- l'art. 2 prevede il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, andando a modificare l'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, raddoppiando le sanzioni se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti.
- l'art. 3 riguarda la promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse
- l'art. 4 reca la disciplina delle attività selvicolturali
- l'art. 5 prevede l'mpiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli, potenziando, quindi, le attività di controllo richieste dalla normativa comunitaria
- l'art. 6 reca una nuova disciplina dell'etichettatura con l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia. La violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da euro mille a euro diecimila.
- l'art. 7 prevede misure sanzionatorie per la produzione ed il commercio dei mangimi, eliminando la rilevanza penale ad infrazioni per le quali si esclude il fatto intenzionale e che non comportano rischi per la salute umana e animale. In ogni caso rimangono alte le sanzioni in caso di comportamenti fraudolenti. Inoltre in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a 3 mesi. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
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