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Incarichi, via libera se corrispondono ai fini istituzionali.

Incarichi, via libera se corrispondono ai fini istituzionali. Muta ancora il quadro per l'attribuzione degli incarichi di lavoro...

No comment - 22 luglio 2008

Incarichi, via libera
se corrispondono ai fini istituzionali


di Anna Guiducci

Muta ancora il quadro per l'attribuzione degli incarichi di lavoro autonomo nella Pa. L'articolo 46 del Dl 112/08, oltre a escludere dall'obbligo di laurea specialistica i professionisti e i campi di arte, spettacolo e artigianato, sostituisce l'articolo 3, comma 55, della Finanziaria 2008.
Questa norma stabiliva che l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte degli enti locali a soggetti estranei avveniva «solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, lettera b) del Dlgs 267/00».
Il nuovo comma 55 si estende a tutti i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, ma sembra eliminare l'obbligo dell'approvazione di programmi specifici. La stipula di contratti (non si parla più di incarichi) può avvenire «solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Dlgs 267/00». La nuova versione amplia le fattispecie di collaborazioni su cui delibera il Consiglio, ma non obbliga all'adozione di un atto specifico su finalità e tipologia dei singoli incarichi. Sembrerebbe quindi legittimo l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di cui sia dimostrabile la funzionalità ai fini strategici delineati negli atti fondamentali del Consiglio.
Un'interpretazione di questo genere ricondurrebbe le competenze del Consiglio nell'alveo dell'azione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, demandando a Giunta e  dirigenza la programmazione e attuazione degli atti gestionali conseguenti.
La manovra d'estate, inoltre, amplia il concetto di spesa di personale soggetta ai vincoli, estendendola a tutti i lavoratori impiegati a vario titolo presso strutture o organismi facenti capo all'ente locale. Di questa spesa va ridotta l'incidenza percentuale delle spese correnti. Se al numeratore del rapporto vanno conteggiati tutti i contratti, sarebbe logico che anche il denominatore riportasse la spesa corrente di tutte le strutture (esclusi i casi di duplicazione).
La definizione dei criteri di virtuosità, cui si provvederà con Dpcm entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dl 112, sarà correlata alle dimensioni degli enti, all'incidenza attuale della spesa di personale (definita ai sensi del rinnovato comma 557) sulla spesa corrente, e al suo andamento quinquennale.
Verranno stabiliti criteri di  estensione della disciplina agli enti non soggetti al Patto e parametri volti alla progressiva riduzione degli incarichi esterni, soprattutto dirigenziali. La base di calcolo sarà il rapporto tra popolazione e dipendenti dell'ente, a prescindere dalla struttura organizzativa e dalle funzioni esercitate. Poiché la norma si riferisce agli incarichi dirigenziali esterni, occorrerà chiarire se la fattispecie dovrà comprendere anche quelli affidati a personale di categoria D collocato in aspettativa dall'amministrazione.
Immediatamente imperativa è invece la sospensione delle assunzioni a qualsiasi titolo (anche co.co.co. e somministrazione) per gli enti che oggi hanno una spesa di personale superiore al 50% delle spese correnti.
Poiché tale verifica deve essere effettuata ai sensi del rinnovato comma 557, agli enti in queste condizioni, anche se esclusi dal Patto, è fatto divieto di ricorrere a qualunque tipologia contrattuale di reperimento del personale sino alla definizione dell'indicatore, per il quale resta anche da chiarire se vada preso a riferimento il consuntivo 2007 o il preventivo 2008.

(tratto da "Il Sole 24 Ore" del 21/07/08)

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