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L’OK agli Agrotecnici per le perizie di stima

Gli iscritti all’albo sono soggetti abilitati a redigere le perizie giurate per la rivalutazione di immobili

professione - 15 gennaio 2010

L’art. 2, comma 229 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 23.12.2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) ha, tra le sue misure più rilevanti, prorogato i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili e con destinazione agricola e, nel far ciò, ha“ripreso” il contenuto della precedente legge n. 27/2003, che prevedeva la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Con la rivalutazione si ottiene il grande vantaggio di portare i valori dei beni posseduti (e magari acquistati molti anni prima) alla realtà del momento, pagando allo Stato un modesto importo (il 4%della rivalutazione) ma ottenendo in cambio di non pagare rilevanti plusvalenze al momento in cui i beni immobili saranno venduti.

Inoltre le aziende migliorano i loro valori di patrimonio iscritto in bilancio, risultando più solide, anche ai fini dell’accesso al credito. Il nuovo termine per procedere alla rivalutazione è il 31 ottobre 2010; entro tale data occorre avere fatto redigere e giurare la perizia di stima.

Fra i soggetti abilitati a redigere le perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli la legge (n. 27/2003) espressamente prevede gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati riconoscendo pertanto loro la facoltà di sottoscrivere le perizie giurate di cui trattasi.

La capacità peritale ed estimativa è, infatti, tipica della categoria professionale, alla quale i cittadini possono dunque rivolgersi con fiducia.

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