
Entrerà in vigore il 22 febbraio prossimo il Regolamento (Ue) della Commissione del 1 febbraio 2017 che modifica i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato.
Le sue norme sono obbligatorie in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili negli Stati membri.
Più flessibilità rispetto al Regolamento del 2011
Con Regolamento 2017/172 della Commissione del 1° febbraio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 2 febbraio 2017 L 28/1, l’Ue modifica i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato.
Il Regolamento del 2011 (Reg. Ue n. 142/2011) ha infatti fissato le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas e in compost prevedendo che l’autorità competente possa, a determinate condizioni, autorizzare l’applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate dal regolamento. In tali casi “i residui della digestione e il compost dovrebbero essere immessi sul mercato solo all’interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati”.
Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost, l’Ue esclude dalle norme stabilite i residui della digestione e il compost “per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi“.
Le altre novità
Le modifiche introdotte dal riguardano anche:
- l’importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati, in particolare “l’importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare prodotti della pesca destinati al consumo umano in conformità all’allegato II della decisione 2006/766/Ce della Commissione”;
- l’esportazione di stallatico trasformato destinato all’incenerimento o allo smaltimento in discarica, che è di norma vietata, a parte il caso in cui il Paese di destinazione sia un membro dell’OCSE. Il regolamento si propone di “consentire l’esportazione di stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato”, fissando “norme per l’esportazione di tali prodotti per fini diversi dall’incenerimento, dallo smaltimento in discarica o dall’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri dell’OCSE” che stabiliscano prescrizioni almeno equivalenti a quelle per l’immissione sul mercato dei materiali citati.
Riferimenti :
- regolamento (Ce) n. 1069/2009 norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002
- regolamento (Ue) n. 142/2011 disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009, comprendenti i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l’immissione sul mercato di alimenti importati per animali da compagnia e le norme per l’esportazione di materiali di categoria 2.
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